Esclusione di società dal Gruppo IVA
Esclusione di società dal Gruppo IVA
Un recente documento di ricerca redatto dalla commissione di studio CNDCEC affronta il tema dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nei procedimenti di accertamento tributario, evidenziando le opportunità offerte e i limiti normativi e operativi.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 228/2024 – 26 novembre 2024, si è pronunciata sulla richiesta presentata da ALFA e BETA in merito alla dimostrazione dell’assenza del vincolo organizzativo tra le due società, condizione necessaria per escludere BETA dal perimetro soggettivo del Gruppo IVA ALFA.
Il contesto della richiesta
ALFA, capogruppo attivo nel settore finanziario, ha costituito il proprio Gruppo IVA a partire dal 1° gennaio 2022, includendo alcune società controllate. In seguito, ALFA ha acquisito il controllo di DELTA, gruppo attivo nella grande distribuzione organizzata, in liquidazione, e delle relative società, tra cui BETA. Tuttavia, è stata chiesta l’esclusione di BETA dal Gruppo IVA sulla base dell’assenza di un vincolo organizzativo, come previsto dall’art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Cosa prevede la normativa
Per costituire un Gruppo IVA è necessario che tra le società partecipanti sussistano congiuntamente tre vincoli: finanziario, economico e organizzativo. La normativa presuppone che la presenza di un vincolo finanziario (ad esempio, il controllo di diritto) implichi automaticamente l’esistenza anche dei vincoli economico e organizzativo, salvo prova contraria.
La posizione delle società richiedenti
Secondo quanto rappresentato, ALFA, pur avendo acquisito il controllo di BETA, non esercita su di essa attività di direzione e coordinamento. Questo aspetto è stato regolato contrattualmente e documentato attraverso l’accordo di governance, il bilancio consolidato di ALFA e altri elementi probatori. L’accordo prevede infatti che BETA operi in piena autonomia giuridica e gestionale, senza essere soggetta ad alcun coordinamento operativo da parte di ALFA.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha ritenuto idonea la documentazione fornita dalle società per dimostrare l’insussistenza del vincolo organizzativo tra ALFA e BETA. Tra i principali elementi valutati:
- Governance: l’accordo prevede espressamente che BETA non sia soggetta a direzione e coordinamento da parte di ALFA.
- Bilancio consolidato: BETA non è inclusa nel perimetro di consolidamento del Gruppo ALFA, confermando l’assenza di vincoli organizzativi.
- Autonomia gestionale: è stata dimostrata l’indipendenza operativa e strategica di BETA.
Conclusione
Questa risposta rappresenta un caso significativo di applicazione delle norme sul Gruppo IVA, evidenziando l’importanza di fornire prove concrete e documentate per superare le presunzioni di legge. L’Agenzia ha precisato che il parere si limita al quesito specifico e non pregiudica eventuali accertamenti futuri, ad esempio in materia di abuso del diritto.
L’esclusione di BETA dal Gruppo IVA sottolinea la rilevanza della corretta gestione dei vincoli organizzativi in ambito tributario e il ruolo cruciale degli accordi di governance nella definizione dei rapporti tra le società.